Sommario
Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi
L’articolo 1, commi da 1051 a 1063, legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha riformulato la disciplina del credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali ed immateriali.
La novità più importante riguarda la sostituzione della precedente disciplina del super-ammortamento e dell’iper-ammortamento (maggiorazione del costo rilevante agli effetti delle quote di ammortamento deducibili dal reddito) con il credito d’imposta.
Il credito d’imposta spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, che effettuano investimenti in beni destinati a strutture produttive ubicate in Italia.
Gli esercenti arti e professioni sono ammessi soltanto al credito per investimenti in beni strumentali «ordinari», cioè non inclusi negli allegati A e B (allegati L. 232/2016).
Sono esclusi i beni disciplinati dall’articolo 164, comma 1, Tuir, ossia veicoli e altri mezzi di trasporto, sia se utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa/di lavoro autonomo sia se usati promiscuamente, i beni per i quali sono previsti coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, i fabbricati e le costruzioni.
L’entità del bonus varia in funzione della tipologia dei beni acquisiti e dell’anno in cui si effettua l’investimento.
Il bonus non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 in tre quote annuali di pari importo (in un’unica soluzione per gli investimenti in beni ordinari effettuati nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021); il credito non utilizzato in un anno può essere riportato in avanti e sommato alla quota dell’anno seguente.
L’articolo 1, comma 1062, stabilisce che le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere «l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058». Qualora i documenti non riportino l’indicazione prevista dalla norma, non è consentito fruire dell’agevolazione. È sempre possibile regolarizzare la documentazione annotando manualmente i dati mancanti.
Per maggiori informazioni scrivi all’indirizzo mail f.lerro@informapmi.it
